Quando l’avvocato limita in modo esplicito la domanda giudiziale per riscuotere il credito professionale alla quota riferibile a uno dei clienti condebitori solidali, rinuncia in modo implicito alla solidarietà passiva nella misura del residuo. E dunque, il giudice non può pronunciare la condanna al pagamento dell’intero importo liquidato: altrimenti incorre nel vizio di ultrapetizione. La quota interna di imputazione del debito deve essere determinata nel rispetto della presunzione di uguaglianza, salvo che risulti diverso e concordato criterio di ripartizione. 


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