Con la circolare n. 51/2026 l’Inps chiude un contenzioso iniziato nel 2016. Afferma che sulle pensioni erogate alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti non si pagano tasse. L’esenzione decorre dal 1°gennaio 2026 e l’Istituto applicherà dal primo rateo di pensione utile in pagamento, con successivo rimborso delle trattenute fiscali già operate precedentemente in sede di conguaglio. Per gli anni precedenti, gli interessati dovranno presentare un’istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate. Si chiude così un lungo contenzioso iniziato nel 2016 che ha esteso alle pensioni spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione fiscale dell’Irpef già riconosciuti a favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata. 


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