La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12153 dello scorso 30 aprile, afferma che è nulla la clausola di rinnovo tacito di un contratto stipulato attraverso la sottoscrizione di un formulario unilateralmente predisposto da uno dei contraenti se il consumatore non l’ha esclusa (c.d. opt-out) sbarrando un’apposita casella, ma non l’ha approvata con una specifica sottoscrizione. L’ordinanza ha per oggetto un contratto di abbonamento ad una pay tv che, nelle condizioni generali, conteneva una clausola di rinnovo automatica in assenza di disdetta.
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