Il recapito telefonico è personale e il suo trattamento deve restare confinato a ciò che è realmente necessario. Salvo consenso o provenienza da elenchi pubblici, il trattamento del numero telefonico può avvenire solo in ipotesi eccezionali. Ad evidenziarlo è il Garante per la privacy. Dunque, l’amministratore di condominio non può usare liberamente il numero di cellulare dei condòmini. Ciò in quanto il numero di telefono non rientra tra i dati obbligatori per la gestione del condominio. Come anticipato, l’utilizzo è ammesso solo con consenso o se il numero è pubblico. In mancanza, è consentito solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, non per comunicazioni ordinarie. 


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