La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 depositata ieri, ha accolto le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Catanzaro. I giudici delle leggi hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 656, comma 9, lettera a) del Codice di procedura penale che obbliga il condannato per atti sessuali con minore a scontare almeno un anno di pena in carcere, anche quando la condanna è a una pena tanto breve da consentire l’immediato accesso a misure alternative alla detenzione. Dunque, secondo la Consulta, quando viene riconosciuta la minore gravità al condannato per atti sessuali con minorenne va sospesa l’esecuzione della pena per consentirgli la possibilità di presentare domanda di accesso ai benefici penitenziari. Alla magistratura di sorveglianza i margini per una valutazione, senza che nel frattempo il condannato venga detenuto in carcere.
Atti sessuali con minore, pena sospesa se lievi
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