La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12815/2026, ha deciso che la procedura per il rinnovo delle Rsu non può essere revocata. Una società della grande distribuzione aveva presentato ricorso avverso la decisione che ha confermato l’antisindacalità della sua condotta. L’organizzazione sindacale aveva indetto le elezioni per il rinnovo della Rsu, per poi comunicarne la revoca poche settimane dopo. La società, prendendo atto di tale ‘ritiro’ ha considerato decaduta la Rsu uscente e ha smesso di collaborare con il comitato elettorale. La Suprema corte ha chiarito che l’indicazione delle elezioni rappresenta sempre una ‘facoltà’ per il sindacato ma questa scelta, una volta effettuata, non implica un potere di controllo assoluto sull’intero iter elettorale.
La procedura per l’elezione della Rsu non può essere revocata dal sindacato
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