Nell’ordinanza n. 13043 dello scorso 6 maggio la Corte di cassazione ha stabilito che la conciliazione giudiziale tributaria riduce anche i contributi da pagare per il contribuente. Ciò in quanto l’intesa raggiunta in base all’art. 48 del Dlgs n. 546/1992 non è assimilabile a un condono: ha un’efficacia novativa rispetto alle contrapposte pretese delle parti e ridetermina la base imponibile, incidendo sull’importo dei contributi previdenziali che l’Inps ha titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate per artigiani, commercianti e gestione separata. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un lavoratore autonomo che si era visto notificare dall’Inps un avviso di addebito per contributi eccedenti il minimale dovuti alla gestione artigiani per quasi 16 mila euro, più accessori.
Conciliazione taglia contributi
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