Con la sentenza n. 11270/2026 la Corte di cassazione afferma che, quando il capitolato impone all’appaltatore di applicare il Ccnl ‘di settore’, tale vincolo è opponibile anche all’aggiudicatario che applichi un contratto collettivo diverso firmato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La decisione interviene su una questione che si presenta con crescente frequenza nella gestione dei contratti di appalto. Nel caso esaminato il contratto per il servizio di raccolta rifiuti stipulato dalla committente conteneva una disposizione che vincolava l’aggiudicataria ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Ccnl ‘del settore dei servizi ambientali’. L’aggiudicataria, una cooperativa sociale, ha invece applicato il Ccnl cooperative sociali. I lavoratori impiegati nell’appalto dalla cooperativa hanno chiesto l’adeguamento retributivo al Ccnl Assoambiente Fise.
Un contratto rappresentativo non può sostituire quello di settore
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