L’acquirente di un immobile gravato da vizi può agire per il risarcimento dei danni in via autonoma o cumulativa rispetto alle azioni di risoluzione del contratto o riduzione del prezzo; l’azione risarcitoria non è quindi impedita dal fatto che l’acquirente abbia inizialmente chiesto la risoluzione e poi non l’abbia più coltivata. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12966/2026, depositata ieri, secondo la quale la mancata prosecuzione della domanda di risoluzione non fa venir meno l’interesse dell’acquirente a ottenere una tutela economica per le conseguenze dei vizi riscontrati sull’immobile. 


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