Con la risoluzione n. 17/E dello scorso 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi del general contractor. Il documento distingue tra chi si limita a coordinare l’attività di professionisti e imprese, senza diritto ad agevolazioni, e chi, invece, assume l’obbligazione di realizzare i lavori, mantenendo la piena detraibilità delle spese. Secondo l’Agenzia, quando il margine dell’appaltatore sia riconducibile ad attività di mero coordinamento questo non sarà detraibile nell’ambito del Superbonus. Quando invece la fattura del general contractor recasse esclusivamente corrispettivi riconducibili all’esecuzione dell’appalto, gli uffici delle Entrate non potranno che riconoscerne la detraibilità, a meno che non motivino specificamente le ragioni per ricondurre una parte di essi ad attività di mero coordinamento.
Sul 110% margini sotto la lente
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