Con l’ordinanza n. 9949 dello scorso 17 aprile la Corte di cassazione ha chiarito che è limitata ai casi di colpa grave l’azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria – chiamata a rispondere di un danno arrecato a un paziente – può far valere nei confronti dei medici o degli altri professionisti che si sono occupati delle cure. E gli eventuali patti di manleva sottoscritti tra la struttura e il sanitario sono nulli. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità, una struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, aveva chiamato in causa il chirurgo che aveva eseguito l’intervento formulando nei suoi confronti una domanda di regresso e manleva, fondata, da un lato, sulle norme che regolano i rapporti interni tra condebitori solidali e, dall’altro, su una clausola del contratto libero-professionale che obbligava il medico a tenerla indenne dalle conseguenze risarcitorie derivanti da errori nello svolgimento delle sue prestazioni di cura.
Errori medici, risarcisce la struttura Nulli i patti di manleva con i sanitari
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