Il diniego alla fruizione del credito d’imposta per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili non ne determina l’inesistenza ma la non spettanza, con la conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di otto anni delle sanzioni più onerose. Le nuove definizioni di credito inesistente e non spettante, introdotte dal Dlgs 87/2024, hanno natura innovativa risultando quindi irrilevanti per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore e per i giudizi pendenti, che restano disciplinati dal quadro normativo e giurisprudenziale previgente. A confermare le due interpretazioni è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13508/2026. Ad una società il Centro operativo di Pescara aveva negato il nulla osta per la fruizione del credito ricerca e sviluppo in quanto erano esaurite le risorse finanziarie. La Corte, tuttavia, sostiene che il diniego che esaurimento dei fondi non incide sull’esistenza del credito stesso.
Crediti R&S non spettanti se il diniego è motivato dall’esaurimento delle risorse
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