Con l’ordinanza n. 12525 dello scorso 4 maggio la Corte di cassazione ha stabilito che nell’arbitraggio irrituale in materia di lavoro il datore risponde in solido per il compenso dell’arbitro del lavoratore, se il lodo tace sulle spese e gli onorari restano privi di liquidazione. Non vale, infatti, il principio di cui all’art. 412-quater, 11 comma, C.p.c. secondo cui ciascuna parte paga il proprio arbitro: il meccanismo ha carattere endoprocedimentale e opera solo se l’iter è stato attivato nelle forme di legge, che prevedono la dichiarazione di valore della controversia. Al di fuori della procedura torna ad applicarsi la solidarietà passiva di cui all’art. 814 c.p.c. a tutela del professionista incaricato.