Con la sentenza n. 13604/2026 la Corte di cassazione ha stabilito che non c’è nessun obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida dell’auto fino a quando l’eventuale opposizione viene definita. E solo nel caso di esito negativo scattano i 60 giorni di tempo per rendere note le generalità di chi era al volante. Se il ricorso viene respinto, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito e da quel momento decorrono i 60 giorni per comunicare le generalità del conducente. Se invece il ricorso viene accolto e il verbale annullato, viene meno anche l’obbligo di comunicazione. La Corte ha quindi escluso che il termine decorra automaticamente dalla notifica iniziale della multa, come ritenuto dai giudici di merito. L’opposizione al verbale sospende dunque il conteggio dei 60 giorni previsti dal Codice della strada. 


questo articolo si trova a pagina 38