Con l’ordinanza n. 12860 dello scorso 6 maggio la Corte di cassazione ha stabilito che con il nuovo mutuo è possibile ripianare i debiti preesistenti verso la banca. Ciò in quanto la natura solutoria del finanziamento non determina alcuna forma di nullità né di illiceità: l’impiego della somma mutuata per superare la precedente esposizione è un meccanismo contemplato in modo esplicito da alcune previsioni di legge, sia pure settoriali. Conta solo che la somma, anche se non consegnata materialmente, sia accreditata sul conto corrente del mutuatario, entrando nella disponibilità giuridica dell’interessato: il fatto che la somma sia destinata a estinguere le precedenti passività costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Il tutto a maggior ragione se il nuovo mutuo e il vecchio indebitamento hanno carattere meramente chirografario e non fondiario. 


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