Il Tribunale di Chieti, con il decreto del 30 marzo 2026, ha sostenuto che la violazione delle procedure previste dal Ccnl per la contrattazione aziendale o di secondo livello e il sistematico coinvolgimento di una sola organizzazione sindacale, a danno di altre sigle, possono integrare una lesione delle prerogative sindacali ove tali condotte risultino oggettivamente discriminatorie e idonee a ‘screditare il sindacato stesso e a porne in dubbio le effettive capacità negoziali agli occhi dei lavoratori ad esso affiliati’. I giudici abruzzesi si sono pronunciati su un ricorso in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, promosso da un’organizzazione sindacale firmataria del Ccnl. 


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