Dalla sentenza n. 2395 dello scorso 4 maggio pronunciata dal Tribunale di Firenze emerge che il timbro ‘autoprodotto’ dal professionista e non fornito dal Collegio professionale rende invalida l’asseverazione Superbonus e travolge l’intera procedura fiscale del 110%, con conseguente responsabilità risarcitoria del tecnico per tutti i danni subiti dal committente. Dalla sentenza emerge un falso materiale idoneo a incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità deve verificare l’effettiva iscrizione del tecnico asseveratore al relativo ordine o collegio professionale, trattandosi di requisito essenziale dell’atto. Il timbro ‘autoprodotto’ integra un falso idoneo ad incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante e rende l’asseverazione originariamente invalida. 


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