La Corte di giustizia Ue nella causa C-603/24 è intervenuta in materia di Tp adjustment ai fini Iva affermando due principi. L’aggiustamento del prezzo di trasferimento non determinato quale corrispettivo di una specifica prestazione di servizio non ha rilevanza Iva. La valutazione va fatta sulla base delle singole clausole contrattuali che legano le imprese del gruppo. Il caso valutato dalla Corte nasce dalla struttura operativa definita tra l’Oem (Original Equipment Manufacturer) e la sua consociata portoghese (c.d. National Sale Company). Secondo i giudici di Lussemburgo per definire il trattamento Iva del Tp adjustment non si può prescindere dall’analisi del caso di specie e dagli accordi contrattuali. Dovrà essere valutato attentamente se l’eventuale aggiustamento ai fini del Tp sia il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o un aggiustamento del prezzo di operazioni effettuate tra le parti.
Tp, le modifiche sul prezzo non hanno rilevanza Iva
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