Con la sentenza n. 72 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 69, quarto comma del Codice penale nella parte che impediva al giudice di considerare prevalente la riparazione integrale del danno rispetto alla recidiva reiterata nel calcolo della pena. Secondo la Consulta, questo divieto violava i principi di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena, attribuendo troppo peso automatico alla recidiva. La decisione nasce da questioni sollevate dal Tribunale di Ragusa e valorizza il comportamento dell’imputato dopo il reato, come il risarcimento del danno e il possibile ravvedimento. La Corte evidenzia che la riparazione integrale serve sia a tutelare la vittima sia a incentivare condotte riparatorie, in alcuni casi fino all’estinzione del reato. Escludere una valutazione concreta del giudice impediva una pena davvero proporzionata e orientata al reinserimento sociale. 


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