La previsione di un vincolo di non concorrenza riferito non solo al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività concorrenziale ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, integra una violazione del requisito di determinatezza o determinabilità del limite territoriale richiesto dall’articolo 2125 c.c., con conseguente nullità integrale del patto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026. Nel caso esaminato riguardante un private banker, il collegio ha ritenuto che il riferimento al luogo in cui la prestazione ‘può essere utilizzata’ o ‘produce i propri effetti’ fosse di portata talmente generica da rendere imprevedibile, al momento della stipula, l’estensione del sacrificio richiesto al lavoratore.
Area indeterminata, nullo il patto di non concorrenza
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