Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 depositata ieri, questione sollevata dalla prima Sezione penale della Cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, all’articolo 6 della Cedu e dell’articolo 87-bis e 8 del Dlgs 150/2022. La notifica all’indirizzo Pec diverso da quello corretto pur quando pervenga al giudice a quo entro il termine di proposizione, fa quindi perdere il diritto all’opposizione.
L’indirizzo Pec sbagliato fa perdere il diritto a impugnare la sentenza
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