Nell’ordinanza n. 12611/2026, depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione civile tributaria ha disposto che nel processo tributario, la definitività dell’accertamento con sentenza passata in giudicato non sempre vincola il giudice tributario. Infatti, nell’accertamento emesso nei confronti della società, resosi definitivo per mancanza di impugnazione dell’atto impositivo non è preclusa al socio la possibilità, in un altro giudizio, di contestare, non solo la percezione e la distribuzione di utili extracontabili, ma anche la stessa esistenza e misura del reddito societario presupposto. Imponendo, inoltre, al giudice tributario di verificare e, se del caso, rideterminare il reddito della società ai soli fini della corretta quantificazione del reddito imputato per trasparenza al socio, nel rispetto del principio di capacità contributiva. Un avviso di accertamento era stato notificato a una Srl in liquidazione, che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2007, in cui i soci dichiaravano i redditi per trasparenza.
Sentenze di rito non vincolanti
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