La Cgt di primo grado di Matera, con la sentenza 83/1/2026, ha stabilito che la responsabilità solidale del sostituto d’imposta presuppone l’avvenuta iscrizione a ruolo del sostituto per ritenute non operate e non versate: essa attiene alla fase della riscossione e non a quella dell’accertamento. È pertanto illegittima la notifica dell’avviso di accertamento, emesso sia nei confronti della società sostituita che del socio sostituito, ove tale notifica avvenga prima dell’iscrizione a ruolo della prima, quale sostituto d’imposta. Parimenti, è illegittimo l’atto impositivo emesso in esito al contraddittorio preventivo che non motivi in via rafforzata le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente, in violazione dell’articolo 6-bis, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente. 


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