Con la sentenza n. 54 depositata lo scorso 17 aprile la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 102 della legge n. 689/1981 e dell’articolo 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non sia prevista la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. Con questa pronuncia la Consulta ha stabilito che, chi non paga una pena pecuniaria principale, non può essere discriminato rispetto a chi è insolvente rispetto a una pena sostitutiva. Questa evidente disparità di trattamento ha indotto i giudici ad intervenire per ristabilire l’equilibrio. La sentenza va ad incidere sulle conseguenze dell’insolvenza colpevole, che si ha nel caso in cui il condannato non onori il debito con lo Stato, per scelta principale e non per oggettiva mancanza di danaro.
Sì ai domiciliari all’insolvente
questo articolo si trova a pagina 5