Costituisce l’extrema ratio in condominio la costituzione di un fondo cassa morosi necessario per coprire i debiti altrui. Seppur si ammetta che una tale delibera possa essere adottata a maggioranza dall’assemblea, obbligare i condòmini che hanno già versato la propria quota a pagare una rata straordinaria per far fronte al mancato esborso da parte dei condòmini morosi costituisce una circostanza eccezionali, giustificabile solo alla luce dell’effettiva e improrogabile urgenza di avere a disposizione le somme necessarie a tamponare i debiti contratti dal condominio, come per esempio nel caso di azioni esecutive svolte dai creditori, purché vi sia garanzia della restituzione delle stesse ai condòmini in bonis. Queste le considerazioni contenute nella sentenza n. 456 della Corte d’Appello di Genova, depositata lo scorso 30 aprile, che offre il modo di approfondire come e quando è possibile istituire un fondo cassa in condominio.


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