L’Accordo Stato-Regioni 59/2025, in vigore dal 24 maggio 2025 e pienamente operativo dopo il periodo transitorio, riforma la formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Ridefinisce percorsi formativi, crediti, requisiti dei docenti e modalità di erogazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. I corsi devono essere costruiti sulla base dei rischi aziendali reali: sono ammessi corsi ‘multi-Ateco’ solo con mansioni e rischi omogenei. I crediti formativi restano validi se aggiornati entro 10 anni, altrimenti decadono. La formazione non può più essere rinviata: deve avvenire all’assunzione, al cambio mansione o all’introduzione di nuovi rischi, senza attendere 60 giorni. Le Faq del ministero aiutano l’interpretazione ma non hanno valore normativo né vincolano i giudici. Per i datori di lavoro che svolgono direttamente la prevenzione è previsto uno specifico percorso formativo modulare.
Sicurezza, la formazione deve partire già al momento dell’assunzione
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