La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 754/2026 depositata lo scorso 23 febbraio, ha evidenziato che in materia di rimborsi Iva, i requisiti formali possono rilevare nella fase istruttoria ma non possono trasformarsi in ostacoli all’erogazione delle somme dovute. Ne consegue che il mancato adempimento di formalità non può prevalere sulla sostanza del diritto del contribuente, soprattutto quando l’omissione sia stata successivamente sanata e non abbia inciso sulla possibilità per il Fisco di effettuare controlli. Dunque, secondo i giudici milanesi l’Amministrazione finanziaria può richiedere documentazione ed effettuare controlli, ma non può negare o ritardare il rimborso se le irregolarità contestate non incidono sulla reale spettanza del credito tributario.
Omissioni formali? Inezie
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