Dalla lettura del decreto legge fiscale n. 38/2026 emerge che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di Concordato preventivo biennale ai fini delle imposte sui redditi non rileva l’iperammortamento. La maxi deduzione fiscale rientra invece nel saldo netto tra plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro, ecc., che determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Il decreto legge in parola attende il voto di fiducia di Palazzo Madama. L’intervento del legislatore ha riguardato la modifica/integrazione dell’art. 16 del Dlgs 13/2024, attuativo della riforma fiscale che disciplina il funzionamento del Cpb in coordinamento con la normativa sull’iperammortamento.
L’iper è fuori dal reddito del Cpb
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