La Cassazione penale, con la sentenza n. 16549 dello scorso 8 maggio, ha stabilito che in caso di infortuni il committente dell’opera paga se fornisce all’operaio mezzi inadatti ai lavori. Nel caso analizzato il dipendente è caduto dalla scala fornitagli dal committente. Il lavoro di rifacimento dell’intonaco nel bagno richiedeva, infatti, un trabattello: il committente, fornendo l’attrezzatura inadeguata all’opera da svolgere, compie un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori che gli fa assumere una posizione di garanzia equiparabile al datore di lavoro di fatto. Né la circostanza che l’operaio salga a cavalcioni sulla scala esonera l’imputato da responsabilità: la condotta, pur prudente, non è abnorme né integra un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal garante. 


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