Con la sentenza n. 14555/2026 la Corte di cassazione chiarisce che nel concordato minore per sovraindebitamento il cram down fiscale non richiede la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo, ma segue una procedura più snella. Centrale il ruolo dell’Occ, che attesta la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e consente l’omologazione anche in caso di dissenso del fisco. Il voto dell’Agenzia delle Entrate è valido se espresso dalla direzione provinciale competente, senza necessità del parere regionale. Il silenzio del fisco può valere come assenso. Tuttavia, se il fisco è l’unico creditore, il giudice non può imporre l’omologazione forzosa. Il cram down non serve infatti ad annullare il voto dell’erario quando è l’unico soggetto coinvolto. 


questo articolo si trova a pagina 32