Il concordato preventivo liquidatorio va omologato anche se il debitore non ha pagato il fisco perché la meritevolezza è da escludere mentre ciò che conta è solo la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 10723 dello scorso 22 aprile con la quale ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità chiariscono che se il debitore ha compiuto atti in frode ma li ha svelati nel piano eliminandone la portata decettiva, la proposta va omologata. Sulla base dell’articolo 88, comma 3, del Codice della crisi il tribunale omologa senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente.
Concordato liquidatorio, meritevolezza da escludere
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