La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15107 depositata ieri, conferma che nel caso in cui il debito rottamato non coincida con l’importo totale in contenzioso, per effetto di sgravi parziali disposti dall’ufficio in esito a sentenze favorevoli al contribuente, la definizione dei carichi non chiude per intero il giudizio pendente. Nel caso deciso dai giudici di legittimità, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento che era stato progressivamente ridimensionato dai giudici di primo e secondo grado. Per effetto delle pronunce di merito, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad effettuare degli sgravi parziali. 


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