Con l’ordinanza n. 31809 del 5 dicembre 2025 la Corte di cassazione dice no all’equa riparazione per le cause lumaca se l’importo è inferiore a 500 euro. Sono due i presupposti per verificare se la pretesa della parte è irrisoria e dunque va escluso l’indennizzo previsto per l’irragionevole durata dei processi: uno obiettivo, legato al valore del bene che è oggetto di lite; l’altro soggettivo, per cui si tiene conto delle condizioni economiche delle parti. Non si può escludere l’equa riparazione in favore delle imprese per la lunga causa di fallimento soltanto perché i creditori iscritti al passivo sono minimi rispetto al loro patrimonio: conta, invece, che abbiano un valore senz’altro superiore alla soglia di esiguità della posta in gioco fissata per convenzione a 500 euro dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.


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