La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 15450 dello scorso 20 maggio, dice stop al patto di quota lite al 25%. L’accordo tra l’avvocato e il cliente che prevede per il primo un compenso professionale pari a un quarto dell’utilità economica conseguita con la causa dal secondo deve essere valutato sotto il profilo della proporzionalità sulla base dei parametri di mercato. E il giudice è tenuto a compiere l’accertamento benché il cliente non abbia proposto una domanda di riduzione a equità: anche per il patto quotalizio stipulato nel periodo tra il 2006 e il 2012, quando era ammesso se siglato in forma scritta, resta l’obbligo di verificare la congruità del compenso rispetto all’attività prestata. 


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