La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87, depositata ieri, ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, può applicare in suo luogo una pena sostitutiva al condannato. I giudici delle leggi hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 443, comma 2-bis e 676, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, introdotti dalla riforma della giustizia penale del 2022. 


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