La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 7258/2026 ha precisato che il chiamato all’eredità che rinuncia non è tenuto al pagamento dell’imposta di successione, anche se ha presentato la dichiarazione di successione e non ha impugnato l’avviso di liquidazione, determinandone la definitività. La rinuncia all’eredità, infatti, ha effetto retroattivo per cui il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non assume la qualità di erede, né la soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, inclusi quelli tributari. Inoltre, la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione non preclude al chiamato che abbia successivamente rinunciato all’eredità di far valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria.
Eredità, chi rinuncia non paga
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