Nella risposta n. 108/2026 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’agevolazione ‘prima casa’ si può ottenere anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato ad abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito. Il nuovo orientamento delle Entrate nasce dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. La norma consente l’applicazione dell’imposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite  dalla legge. Si tratta di unità immobiliari idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel ‘gruppo A’, escluse le categorie A/10 e A/1, A/8 e A/9.


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