Recentemente la Corte d’Appello di Roma ha ribadito che quando occorre verificare la convenienza di una proposta di risanamento rispetto all’alternativa liquidatoria, l’omessa valutazione del potenziale attivo realizzabile dalle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esercitabili in sede liquidatoria altera inevitabilmente la base informativa su cui è fondata la valutazione del giudice e, di conseguenza, incide anche sulla possibilità per i creditori di comprendere la reale portata del tentativo di ristrutturazione. I giudici romani hanno chiarito che il giudizio di omologa di un accordo di ristrutturazione non può ridursi a una verifica semplicemente formale dei suoi requisiti ma, al contrario, deve fondarsi su un’analisi completa delle prospettive di soddisfazione dei creditori.
Accordi di ristrutturazione: il punto è la soddisfazione della platea dei creditori
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