L’Agenzia delle Entrate sta contestando come ‘inesistenti’ crediti d’imposta compensati anche prima del 1°settembre 2024, applicando retroattivamente una definizione introdotta solo dal Dlgs n. 87/2024. Questa qualificazione consente di riaprire termini di accertamento scaduti, applicare sanzioni più severe e, sopra i 50 mila euro, anche conseguenze penali. Prima della riforma, un credito era considerato inesistente solo se mancavano i requisiti sostanziali e se l’irregolarità non era rilevabile tramite controlli formali; principio confermato dalla Cassazione nel 2023. La riforma del 2024 ha eliminato il requisito della non rilevabilità, ampliando i casi di ‘inesistenza’, ma con efficacia solo dal 1°settembre 2024. Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito che la nuova norma non è retroattiva sul piano tributario. Nonostante ciò, l’Agenzia continua a usare la nuova definizione anche per fatti precedenti, generando dubbi e perplessità tra i contribuenti coinvolti. 


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