Con l’ordinanza n. 16155 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che in caso di accertamento di maggiori ricavi l’Amministrazione è legittimata a considerare tali somme come base imponibile al netto dell’Iva, senza quindi procedere allo scorporo dell’imposta. La neutralità dell’imposta viene infatti garantita dalla possibilità di rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, risultando irrilevanti le eventuali successive difficoltà di recupero. A seguito di indagini bancarie e segnatamente in ragione di movimentazioni finanziarie non giustificate, ad un commerciante ambulante veniva accertato un maggior imponibile. Per i giudici di legittimità il principio di neutralità non consente lo scorporo della tassa.
Rettifiche dei ricavi al netto Iva: l’imposta ribaltabile sui cessionari
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