Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il dipendente che lavora troppo. Questo, benché si tratti di un quadro direttivo, non soggetto a limiti di orario: lo stress causa al lavoratore un danno biologico temporaneo, mentre anche per i dirigenti lo straordinario trova il limite del diritto alla salute e alla dignità della persona. Né conta che il manager sia molto zelante se le mansioni cumulate giustificano i carichi di lavoro. Risultato: il licenziamento è nullo, perché nel periodo di comporto non si calcolano le assenze dovute ad ansie e depressione, mentre al lavoratore è riconosciuta la riduzione oraria non fruita. Così si è espressa la Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 16305 di ieri. 


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