Con l’ordinanza n. 7562/2026 la Corte di cassazione ha deciso che l’avviso di accertamento per il riclassamento di immobili siti in una specifica microzona è nullo se non enuncia le motivazioni concrete che ne hanno legittimato il potere impositivo sulla singola unità immobiliare. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di due contribuenti contro un provvedimento dell’Agenzia del Territorio avverso l’atto con cui aveva disposto il riclassamento di un immobile categoria A/10, variandone la classe da 4 a 5 con una maggiore rendita catastale. 


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