La Cassazione rimette alle Sezioni Unite il giudicato penale nel tributario. Con l’ordinanza n. 15475/2026, depositata lo scorso 21 maggio, i Supremi giudici si sono espressi in merito a un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una Snc e i suoi soci, relativo a due avvisi di accertamento per imposte dirette, Iva e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. In primo grado i giudici di Siena avevano respinto i ricorsi della società e dei soci ma in  appello i colleghi di merito hanno accolto i ricorsi, riconoscendo la reale esistenza delle sponsorizzazioni e la giustificazione dei costi contestati, anche sulla base delle testimonianza e della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società, relativa agli stessi fatti. Secondo la Cassazione la sentenza penale di assoluzione è riferita agli stessi fatti oggetto di giudizio tributario e richiama precedenti giurisprudenziali sull’applicabilità della norma anche ai giudizi pendenti. 


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