Crisi d’impresa. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 461/2026 dello scorso 26 maggio, respinge le tesi dei soggetti pubblici. Non occorre una specifica richiesta di omologazione della transazione fiscale diretta all’Agenzia delle Entrate secondo l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Tribunale può omologare la proposta considerando il creditore pubblico dissenziente, così applicando il c.d. meccanismo della omologazione forzosa attraverso cram down fiscale ogni qual volta sia chiaro che la convenienza della proposta non lede gli interessi dei creditori. Errata la stima del valore di liquidazione operata dal creditore pubblico in base ai valori Omi, perché le finalità della stima in situazioni di crisi sono differenti e i criteri devono essere accertati nel concreto contesto di liquidazione giudiziale.
Cram down solo dal tribunale
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