Con l’ordinanza n. 16456 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che il divieto di produrre documenti in appello trova applicazione solo per i giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato notificato a partire dal 4 gennaio 2024. Di conseguenza, per i giudizi introdotti in primo grado prima di tale data, continua ad applicarsi la previgente disciplina, più permissiva, che consentiva la libera produzione di nuovi documenti in appello. La vicenda processuale trae origine dalla notifica di un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia della Riscossione a una Srl per il mancato pagamento di due cartelle. La società impugnava l’intimazione lamentando la mancata notificazione delle cartelle presupposte.


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