Nella sentenza n. 16310 del 26 maggio 2026 la Cassazione civile ha stabilito che il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto va reintegrato e risarcito. Questo in quanto parte delle assenze per malattia è addebitabile alla stessa condotta del datore: il recesso risulta ritorsivo perché l’unica ragione effettiva è la reazione dell’azienda a legittime azioni giudiziali del dipendente, che ha fatto causa alla società per mobbing e demansionamento. Il tutto benché i provvedimenti ottenuti dal lavoratore non siano definitivi: i giudizi precedenti costituiscono una prova atipica che il giudice può valutare per accertare la natura ritorsiva del recesso quando offrono elementi congruenti. 


questo articolo si trova a pagina 28