Secondo la Cassazione (sentenza n. 13734/2026) il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto ordinario o prolungato previsto dal Ccnl costituisce un atto di discriminazione indiretta, considerato che si finiscono per sottoporre alla medesima disciplina situazioni che richiedono un trattamento diverso. La mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità che affliggono i lavoratori disabili nell’applicazione del periodo di comporto previsto dal Ccnl si traduce in una prassi discriminatoria, perché non valorizza la posizione di particolare svantaggio indotta in conseguenza della disabilità. Non ha rilevanza secondo i giudici di piazza Cavour che il contratto preveda, oltre al comporto ordinario, un comporto prolungato e una successiva aspettativa. Per sottrarsi alla censura del trattamento discriminatorio è necessario dare peso alla ‘posizione di svantaggio del disabile’.
Per il dipendente disabile il comporto deve essere calcolato su misura
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