Giustizia tributaria. Con la sentenza n. 76 del 2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza ha stabilito che l’accertamento va annullato qualora venga sollevata una contestazione diversa da quella riportata nello schema d’atto, per violazione del principio del contraddittorio previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente. In mancanza di un nuovo schema d’atto che consenta al contribuente di difendersi dalle nuove contestazioni, infatti, il contraddittorio non può ritenersi ‘informato ed effettivo’. Nel caso esaminato una società aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio dopo la fase amministrativa, nell’ambito della quale era stato chiesto alla contribuente di produrre documentazione contabile per un controllo fiscale. All’esito dell’istruttoria l’Ufficio notificava uno schema d’atto con il quale trovava giustificazione solo una parte dei costi. 


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