Lavori legati al Superbonus. La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, con la risposta protocollo 904-235/2026, ha stabilito che alla cessione di immobili soggetti a interventi di Superbonus mai ultimati non si applica la ‘stretta’ sulle plusvalenze imposta dall’art. 67, comma 1, lettera b-bis del Tuir, ma ritorna applicabile la ‘tradizionale’ prevista alla precedente lettera b. Ciò significa che, se il fabbricato è stato acquistato da oltre 5 anni al momento della vendita, dal trasferimento non emerge alcun reddito imponibile ai fini Irpef. Nel caso analizzato i lavori in un condominio non erano stati ultimati dall’impresa appaltatrice che in seguito è fallita. L’intervento non ultimato era suffragato dalla mancata presentazione della comunicazione di fine lavori. 


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