Con la sentenza 577/2026 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha disposto che l’applicazione della ritenuta convenzionale non può essere negata sulla base di una riqualificazione dell’entità estera in stabile organizzazione di un’altra società del gruppo, laddove sia provata l’autonomia organizzativa e decisionale. Il caso trae origine da un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha applicato la ritenuta del 30% su provvigioni corrisposte da una società italiana alla consociata svizzera, disconoscendo l’aliquota agevolata prevista dall’articolo 12 della Convenzione tra Italia e Svizzera. A fare la differenza sono consistenza economica, personale qualificato e soggettività fiscale nel proprio Paese. La presenza di soggetti apicali evidenzia che non si tratta di stabile organizzazione. 


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